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Archivi del mese: Giugno 2020

  • Home 2020
  • Giugno

Smart Working – Vantaggi e SSL

Smart working

Che si chiami work from home, come dicono negli Stati Uniti, o smart working, come pensiamo che dicano negli Stati Uniti resta il fatto che un momento di cambiamenti nella riorganizzazione lavorativa sembra essere arrivato.

Michael Dell, Fondatore di Dell computer

“La tecnologia consente alle persone di connettersi sempre e ovunque, con chiunque nel mondo, da quasi tutti i dispositivi. Questo sta cambiando radicalmente il modo in cui le persone lavorano, facilitando la collaborazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con colleghi che sono suddivisi in fusi orari, paesi e continenti diversi.“

La legge n. 81 del 2017 parla di lavoro agile intendendo quell’esecuzione del lavoro “allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.

Lavorare in modo flessibile con lo smart working rappresenta oggi più che mai un’opportunità nell’organizzazione del lavoro in grado di favorire maggiore benessere e soddisfazione da parte dei lavoratori. In Italia abbiamo già casi di grandi aziende che da tempo hanno già adottato lo smart working (Ferrero, Generali, Sky, General Motors solo per citarne alcune).

Multi tasking

Quali sono i vantaggi?

Secondo diversi studi e ricerche sono emersi miglioramenti in termini di:

  • Work life balance e riduzione del livello di stress negativo;
  • Miglioramento della mobilità urbana con riduzione del traffico e ed inquinamento (Durante il lock down sono state emesse 60 tonnellate di Co2 in meno). I lavoratori non sono più obbligati a sostenere costi di abbonamento a mezzi pubblici o acquisto vetture, assicurazione e bollo auto);
  • Aumento della performance del lavoratore e della conseguente produttività aziendale;
  • Autonomia nell’organizzazione del proprio spazio e nella creazione di un ambiente di lavoro più congeniale alla concentrazione;
  • Abbattimento dei costi fissi del datore di lavoro in termini di spese per il luogo di lavoro o postazione che possono essere più piccoli/inesistenti oltre agli oneri legati alle spese di energie;
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Sicurezza sul lavoro

Continuiamo a precisare che rimangono in carico al Datore di lavoro gli oneri per la tutela della Salute e Sicurezza relativamente a:

  1. Formazione adeguata e periodica;
  2. Consegna al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza l’informativa sui rischi e sulle misure da adottare;
  3. Fornitura e installazione di attrezzature di lavoro e apparecchiature conformi al Titolo III del D.lgs 81/08 nonché alle disposizioni comunitarie;
  4. Attuare le misure di tutela previste dall’Art. 15 del D.lgs 81/08 anche nel caso in cui non fornisca attrezzature e dispositivi.
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  • 13 Giu, 2020
  • (0) Commenti
  • By Daniele Brunetto
  • Sicurezza sul lavoro

Covid-19 – Rischio Biologico Coronavirus – Titolo X D.lgs 81/08

COVID-19

Covid-19 – Obbligo di valutazione del rischio?

Art. 18 e 28 – D.lgs 81/08

Il Comma 2 lettera a) art 28 obbliga il Datore di lavoro ad “Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa.. “. Inoltre lettera z) art 18 obbliga d “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro” pena l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]

Riferimenti al D.lgs 81/08

La valutazione per il rischio da agenti biologici (COVID-19) è prevista dal titolo X D.lgs 81/08. Rimane quindi inteso che una valutazione specifica per COVID-19 è obbligatoria per tutte quelle attività il cui rischio sia diverso da quello della popolazione generale.

Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

Modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE inserisce il virus SARS-CoV-2 nel gruppo 3. La presente dovrà essere recepita entro il 24 novembre 2020 (in italiano nel D.Lgs. 81/08 allegato XLVI del Titolo X)
SARS-COV-2

Covid-19 – Chi è coinvolto?

Tutte le aziende ai sensi del Art 3 D.lgs 81/08 (Leggi l’articolo “10 Primi step per capire se sei in regola“) in cui vi è la possibilità di esposizione nell’ambiente lavorativo come contatti con clienti/fornitori, viaggi e interazioni con soggetti potenzialmente esposti.

Inoltre l’EU OSHA (European Agency for Safety and Health at Work) ha precisato nel Documento COVID-19 EU-OHCA guidance for the workplace, che Le misure contro il COVID-9 dovrebbero essere incluse nella valutazione del rischio sul luogo di lavoro che copre tutti i rischi, compresi quelli causati da agenti biologici, come stabilito dalla legislazione nazionale e dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Covid-19 – Quali sono gli obblighi?

La Legge 5 giugno 2020 n. 40 ha disposto l’introduzione dell’art. 29-bis” Obblighi dei datori di Il datore di lavoro ai sensi dell’Art. 17 e 28 del D.Lgs 81/08 in cui è tenuto alla valutazione di “tutti i rischi durante l’attività lavorativa”. Si riportano a titolo esemplificativo quanto previsto dalle principali linee guida:

  • Misure organizzative
    • Gestione degli spazi di lavoro
    • Organizzazione e orario di lavoro
  • Misure di prevenzione e protezione.
    • Informazione e formazione
    • Misure igieniche e sanificazione
    • Utilizzo  di mascherine e DPI
    • Sorveglianza sanitaria
    • Tutela lavoratori fragili
  • Misure prevenzione contro attivazione focolai
    • Misure igieniche
    • Misura temperatura
    • Misure organizzative speciali
    • Lavoratori sintomatici al lavoro
  • Valutazione del rischio in accordo alle linee guida ufficiali e settoriali

Si fa presente la fondamentale importanza della valutazione e della seguente organizzazione in quanto nella trasmissione ambientale i coronavirus umani possono rimanere vitali e mantenere la capacità infettante su superfici inanimate a temperatura ambiente per un periodo variabile da 2 ore a 9 giorni, a seconda del contesto analizzato.
Oppure i disinfettanti sui coronavirus possono essere inattivati efficacemente solo tramite procedure di disinfezione delle superfici per mezzo di:

  • alcol etilico al 62-71% V/V
  • perossido di idrogeno allo 0,5%
  • ipoclorito di sodio allo 0,1% cloro attivo per almeno 1 minuto
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  • 9 Giu, 2020
  • (0) Commenti
  • By Daniele Brunetto
  • Sicurezza sul lavoro

Covid-19 – Decreto liquidità

Covid-19 – Decreto liquidità e Obblighi del Datore di lavoro

La Legge 5 giugno 2020 n. 40 ha disposto l’introduzione dell’art. 29-bis” Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19″.

Art. 29 -bis

Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

 

Legge-5-giugno-2020-n.-40Download
Protocollo-condiviso-24-aprileDownload

  • 9 Giu, 2020
  • (1) Commenti
  • By Daniele Brunetto
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