Covid-19 – Rischio Biologico Coronavirus – Titolo X D.lgs 81/08
Covid-19 – Obbligo di valutazione del rischio?
Art. 18 e 28 – D.lgs 81/08
Il Comma 2 lettera a) art 28 obbliga il Datore di lavoro ad “Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa.. “. Inoltre lettera z) art 18 obbliga d “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro” pena l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]
Riferimenti al D.lgs 81/08
La valutazione per il rischio da agenti biologici (COVID-19) è prevista dal titolo X D.lgs 81/08. Rimane quindi inteso che una valutazione specifica per COVID-19 è obbligatoria per tutte quelle attività il cui rischio sia diverso da quello della popolazione generale.
Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
Modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE inserisce il virus SARS-CoV-2 nel gruppo 3. La presente dovrà essere recepita entro il 24 novembre 2020 (in italiano nel D.Lgs. 81/08 allegato XLVI del Titolo X)

Covid-19 – Chi è coinvolto?
Tutte le aziende ai sensi del Art 3 D.lgs 81/08 (Leggi l’articolo “10 Primi step per capire se sei in regola“) in cui vi è la possibilità di esposizione nell’ambiente lavorativo come contatti con clienti/fornitori, viaggi e interazioni con soggetti potenzialmente esposti.
Inoltre l’EU OSHA (European Agency for Safety and Health at Work) ha precisato nel Documento COVID-19 EU-OHCA guidance for the workplace, che Le misure contro il COVID-9 dovrebbero essere incluse nella valutazione del rischio sul luogo di lavoro che copre tutti i rischi, compresi quelli causati da agenti biologici, come stabilito dalla legislazione nazionale e dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Covid-19 – Quali sono gli obblighi?
La Legge 5 giugno 2020 n. 40 ha disposto l’introduzione dell’art. 29-bis” Obblighi dei datori di Il datore di lavoro ai sensi dell’Art. 17 e 28 del D.Lgs 81/08 in cui è tenuto alla valutazione di “tutti i rischi durante l’attività lavorativa”. Si riportano a titolo esemplificativo quanto previsto dalle principali linee guida:
- Misure organizzative
- Gestione degli spazi di lavoro
- Organizzazione e orario di lavoro
- Misure di prevenzione e protezione.
- Informazione e formazione
- Misure igieniche e sanificazione
- Utilizzo di mascherine e DPI
- Sorveglianza sanitaria
- Tutela lavoratori fragili
- Misure prevenzione contro attivazione focolai
- Misure igieniche
- Misura temperatura
- Misure organizzative speciali
- Lavoratori sintomatici al lavoro
- Valutazione del rischio in accordo alle linee guida ufficiali e settoriali
Si fa presente la fondamentale importanza della valutazione e della seguente organizzazione in quanto nella trasmissione ambientale i coronavirus umani possono rimanere vitali e mantenere la capacità infettante su superfici inanimate a temperatura ambiente per un periodo variabile da 2 ore a 9 giorni, a seconda del contesto analizzato.
Oppure i disinfettanti sui coronavirus possono essere inattivati efficacemente solo tramite procedure di disinfezione delle superfici per mezzo di:
- alcol etilico al 62-71% V/V
- perossido di idrogeno allo 0,5%
- ipoclorito di sodio allo 0,1% cloro attivo per almeno 1 minuto