Il corso di formazione per l’uso del Carrello elevatore è un obbligo previsto dall’articolo 73 del Testo Unico Sicurezza sul lavoro.
Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 all’allegato A articolo 1 individua le principali attrezzature di lavoro:
a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili
b) Gru a torre
c) Gru mobile
d) Gru per autocarro
e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
f) Trattori agricoli o forestali
g) Macchine movimento terra
Carrello industriale semovente
Qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile.
Carrello semovente a braccio telescopico
Carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all’asse longitudinale del carrello.
Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi
Attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile.
Obbligo | Sanzione |
---|---|
71.7 Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti. | Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 87, co. 2, lett. c)] |
71.1 Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie. | Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 87, co. 2, lett. c)] |
71.3 Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’ALLEGATO VI | Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro [Art. 87, co. 3, lett. b) |
Le aziende di tutti i settori di attività in cui è presente almeno un operatore/lavoratore sono soggette alla normativa sicurezza sul lavoro e all’abilitazione per l’utilizzo delle attrezzature speciali.
D.lgs 81/08 TITOLO III – Attrezzature di lavoro Art 69 articolo 1 comma e)
OPERATORE: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.
D.lgs 81/08 Testo Unico Sicurezza sul lavoro al comma 1 lettera a)
LAVORATORE: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
Il ruolo di lavoratore non richiede un requisito formativo bensì è importante sottolineare che laddove la formazione riguardi lavoratori stranieri, essa deve avvenire previa verifica della conoscenza e comprensione o in lingua madre del lavoratore. Inoltre nel caso di uso su strada è necessario della patente di guida B o superiore necessaria.
Altri riferimenti normativi sono:
Prima dell’adibizione all’uso dell’attrezzatura, salvo quanto previsto nella riga “Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi”.
Crediti formativi previsti
I docenti della Consulenze Brunetto sono esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 06/03/2013. Si avvalgono inoltre dell’affiancamento di esperti e materiale didattico personalizzato in base alla tipologia di azienda.
Il nostro personale possiede esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza
professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi.
Viene rispettato il numero massimo di 24 allievi con un rapporto minimo istruttore/allievi = 1/6 nelle attività pratiche.
1.0. Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall’articolo 73, comma 4 del D.Lgs. n, 81/2008, l’utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo aventi caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nei presente allegato, richiede il possesso, da parte dell’operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato.
Durata minima 8 ore per tutti i settori.
4.1. Ai termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una
prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.
4.2. Al termine di ognuno dei moduli pratici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli pratici) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 2 delle prove di cui ai punti: 3.1.2 e 3.1.3 per i carrelli industriali semoventi, 3.2.2 e 3.2.3 per i carrelli semoventi a braccio telescopico e 3.3.2 e 3.3.3 per i carrelli elevatori telescopici rotativi, 3.4.2 e 3.4.3 per i carrelli di cui al punto 3.4
L’ASR 22/02/2012 stabilisce che per il conseguimento dell’attestato è possibile effettuare un numero di assenze non superiori al 10% del monte ore.
È previsto un aggiornamento quinquennale con durata minima di 4 ore di cui almeno 3 relative agli
argomenti dei moduli pratici.
Per un numero di ore non superiore al 50% del totale, l’aggiornamento può essere ottemperato con la partecipazione a convegni o seminari.
Nella versione e-learning, una volta completata la registrazione l’allievo potrà scegliere liberamente i tempi con i quali seguire le lezioni a distanza, eseguendo anche i test di verifica dal proprio PC.
Senza Vincoli di date e orari.
La modalità “aula virtuale“, invece, consente di seguire comodamente da casa o dall’ufficio le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, attraverso una videoconferenza con il docente.
La modalità “aula fisica“, permette di seguire le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, presso una delle sedi dei partner Consulenze Brunetto o direttamente presso il cliente.
Per le attività pratiche devono essere disponibili:
a) un’area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano interferire con l’attività pratica di addestramento e con caratteristiche geotecniche e morfologiche (consistenza del terreno, pendenze, avvallamenti, gradini, ecc.) tali da consentire, in sicurezza rispetto ad una valutazione globale dei rischi, l’effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto “Valutazione” per ciascuna tipologia di attrezzatura;
b) i carichi, gli ostacoli fissi e/o in movimento e gli apprestamenti che dovessero rendersi necessari per consentire l’effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto “Valutazione” per ciascuna tipologia di attrezzatura;
c) le attrezzature e gli accessori conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la categoria di abilitazione ed idonei (possibilità di intervento da parte dell’istruttore) all’attività di addestramento o equipaggiati con dispositivi aggiuntivi per l’effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione;
d) i dispositivi di protezione individuali necessari per l’effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento a valutazione. Essi dovranno essere presenti nelle taglie/misure idonee per l’effettivo utilizzo da parte dei partecipanti elle attività pratiche.
Denominazione | Modalità |
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Corso di formazione per Carrelli industriali semoventi | Corso Online – (8h e-learning+4h in presenza) |
Corso di formazione per carrelli semoventi a braccio telescopico | Corso Online – (8h e-learning+4h in presenza) |
Corso di formazione per carrelli / sollevatori / elevatori semoventi telescopici rotativi | Corso Online – (8h e-learning+4h in presenza) |
Corso di formazione per carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (Tutti i moduli) | Corso Online – (8h e-learning+8h in presenza) |
Corso di formazione per Carrellisti in aula fisica | Richiedi un preventivo |
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