Il corso formazione preposto è un obbligo previsto dall’articolo 37 del Testo Unico Sicurezza sul lavoro.
Il Datore di lavoro oltre agli obblighi previsti dall’articolo 17, redazione DVR e nomina RSPP, deve provvedere agli obblighi di formazione, informazione e addestramento.
Ma chi è il preposto?
Art.2 comma 1 e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
L’Accordo Stato Regioni prevede che la formazione del preposto, in materia di sicurezza sul lavoro, abbia una durata minima di 8 ore a prescindere del settore di appartenenza dell’azienda.
Essa può essere svolta dopo avere effettuato il corso di formazione lavoratore generale e specifica.
Obbligo | Sanzione |
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37)1 Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche. | Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)] |
36)1-2 Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione | Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)] |
43)1 prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; | Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)] |
Le aziende di tutti i settori di attività in cui è presente almeno un lavoratore sono soggette alla normativa sicurezza sul lavoro.
Pertanto rientreremo in tutti i casi in cui un lavoratore che svolga, di fatto, il ruolo di preposto, anche in mancanza di regolare investitura (Esempio capo squadra o chi impartisca ordini in assenza del titolare) maggiori info
Definizione di lavoratore prevista dal comma 1 lettera a) del D.lgs 81/08 Testo Unico Sicurezza sul lavoro.
“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
Il ruolo di lavoratore non richiede un requisito formativo bensì è importante sottolineare che laddove la formazione riguardi lavoratori stranieri, essa deve avvenire previa verifica della conoscenza e comprensione o in lingua madre del lavoratore.
Altri riferimenti normativi sono:
Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del preposto alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.
I docenti della Consulenze Brunetto sono esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 06/03/2013. Si avvalgono inoltre dell’affiancamento di esperti e materiale didattico personalizzato in base alla tipologia di azienda.
Durata minima 8 ore per tutti i settori.
Il programma didattico è stabilito dall’Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011
L’ASR 21/12/2011 stabilisce che per il conseguimento dell’attestato è possibile effettuare un numero di assenze non superiori al 10% del monte ore.
È previsto un aggiornamento quinquennale unico della durata minima di 6 ore per tutte le tipologie di aziende. Tale aggiornamento è comprensivo delle 6 ore di aggiornamento per i lavoratori.
Per un numero di ore non superiore al 50% del totale, l’aggiornamento può essere ottemperato con la partecipazione a convegni o seminari.
Nella versione e-learning, una volta completata la registrazione l’allievo potrà scegliere liberamente i tempi con i quali seguire le lezioni a distanza, eseguendo anche i test di verifica dal proprio PC.
Senza Vincoli di date e orari.
La modalità “aula virtuale“, invece, consente di seguire comodamente da casa o dall’ufficio le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, attraverso una videoconferenza con il docente.
La modalità “aula fisica“, permette di seguire le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, presso una delle sedi dei partner Consulenze Brunetto o direttamente presso il cliente.
Denominazione | Modalità |
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Corso di formazione per preposti – e+av | Corso Online – (5h e-learning+3h aula virtuale) |
Corso di formazione per preposti – av | Corso Online – (8h aula virtuale) |
Corso di formazione per preposti in aula fisica | Richiedi un preventivo |
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