Formazione per Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Sicurezza lavoro Torino e Online

Formazione per Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il corso di formazione per Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) è un obbligo previsto dall’articolo 37 comma 10 del Testo Unico Sicurezza sul lavoro.

Il Datore di lavoro oltre agli obblighi previsti dall’articolo 17, redazione DVR e nomina RSPP, deve provvedere agli obblighi di formazione, informazione e addestramento oltre alla consultazione del RLS.

Per far si che si capisca la rilevanza del ruolo del RLS riportiamo qui le principali sanzioni previste all’articolo 18 e 37 D.lgs 81/08 per il mancato assolvimento degli obblighi.

ObbligoSanzione
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza..Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.Ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. e)]
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del DVR.Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro [Art. 55 co. 5 lett. a)]
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;Ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. e)]
aa) comunicare in via telematica all’INAIL il nominativo del RLS già eletto o designato.Sanzione amministrativa pecuniaria da 61,42 a 368,56 euro [Art. 55, co. 5, lett. l)]
Sanzioni aggiornate al Testo Unico Sicurezza sul lavoro Revisione Gennaio 2020

A chi è rivolto il corso Rappresentante Lavoratori Sicurezza

Destinatari del corso RLS

Come definito dall’articolo 47 comma 2 “In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

Riferimenti normativi e prerequisito formativo

Il ruolo di Rappresentate Lavoratori per la Sicurezza non richiede un requisito formativo.

Sebbene sia importante sottolineare che laddove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa deve avvenire previa verifica della conoscenza e comprensione o in lingua madre del lavoratore.

Altri riferimenti normativi sono:

  • INTERPELLO N. 16/2014 del 06/10/2014 – Nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
  • INTERPELLO N. 17/2014 del 06/10/2014 – Il Rappresentante dei lavoratori di gruppo
  • INTERPELLO N. 20/2014 del 06/10/2014 – Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori.
  • PRECISAZIONI ALL’INTERPELLO N. 20/2014 del 31/12/2014 – Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori
  • INTERPELLO N. 16/2016 del 25/10/2016 – Presenza del RLS nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori

Tempistiche e competenze

Quando deve essere effettuata la formazione RLS

La normativa di riferimento non ha stabilito un termine temporale entro cui deve essere effettuata la formazione.

Tuttavia applicando il criterio di tutela massimo dobbiamo rendere noto che l’RLS per assolvere ai suoi compiti ha bisogno e diritto di ricevere un’adeguata formazione.

In particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Requisiti docenti per il corso Formazione Rappresentante Lavoratori Sicurezza (RLS)

I Docenti della Consulenze Brunetto sono esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 06/03/2013.

Si avvalgono inoltre dell’affiancamento di esperti e materiale didattico personalizzato in base alla tipologia di azienda.

Programma didattico

Contenuti didattici Rappresentante Lavoratori Sicurezza – RLS 32h

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.

Crediti formativi per RLS

I crediti formativi sicurezza sul lavoro sono dei bonus, definiti dall’accordo Stato Regioni 7/7/2016, che permettono di evitare di dover svolgere più volte le stesse unità didattiche su corsi differenti.

Dal corso Rappresentante Lavoratori Sicurezza abbiamo un credito formativo che esonera dall’obbligo di frequenza per il modulo 1 del Corso DLSPP.

RLS Assenze e aggiornamenti

L’ASR 21/12/2011 stabilisce che per il conseguimento dell’attestato non è possibile effettuare assenze del monte orario di 32h.

È previsto un aggiornamento minimo di:

  • 4 ore annue per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori;
  • 8 ore annue per le imprese con oltre 50 lavoratori;
  • (regolamentato dal CCNL) per le imprese da 1 a 15 lavoratori

Per un numero di ore non superiore al 50% del totale, l’aggiornamento può essere ottemperato con la partecipazione a convegni o seminari.

Quali sono i compiti del Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza

Salvo quanto stabilito dal CCNL l’RLS può:
  1. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  2. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  3. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  4. è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
  5. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  6. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  7. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
  8. promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  9. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  10. partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  11. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  12. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  13. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Quanti RLS

Il numero di RLS dall’articolo 47 – Testo Unico Sicurezza sul lavoro
  • un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
  • tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
  • sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Qualora non si proceda alle elezioni le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono esercitate dal Rappresentante per la Sicurezza Territoriale (RLST) o Rappresentante per la Sicurezza Territoriale di Sito Produttivo.

Modalità di erogazione

E-learning

Nella versione e-learning, una volta completata la registrazione l’allievo potrà scegliere liberamente i tempi con i quali seguire le lezioni a distanza, eseguendo anche i test di verifica dal proprio PC.

Senza Vincoli di date e orari.

Aula Virtuale

La modalità “aula virtuale“, invece, consente di seguire comodamente da casa o dall’ufficio le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, attraverso una videoconferenza con il docente.

Aula Fisica

La modalità “aula fisica“, permette di seguire le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, presso una delle sedi dei partner Consulenze Brunetto o direttamente presso il cliente.

Interpello RLS – Elezione con più di 15 lavoratori

INTERPELLO N. 20/2014 del 06/10/2014

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare l’istante chiede di sapere “[…] se per le imprese con più di 15 lavoratori sia consentita l’lezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esclusivamente tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, o se diversamente l’elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (ferma restando la designazione in caso di mancato esercizio del diritto di voto)”.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

In merito al quesito posto, occorre rilevare che la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali.

Tanto premesso, come espressamente previsto dall’art. 47, comma 4 secondo periodo, del decreto in parola l’eleggibilità del rappresentante, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell’art. 19 della Legge 300/70.

Interpello RLS – Soci lavoratori

INTERPELLO N. 16/2016 del 25/10/2016

La Regione Marche ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008 che espressamente sancisce che in tutte le aziende, o unità produttive, sia “eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

… L’istante chiede a questa Commissione un formale parere “in merito alla correttezza dell’interpretazione che porta a concludere come necessaria la presenza del rappresentante dei lavoratori – ovviamente in tali casi territoriali, a causa del divieto di eleggibilità sia attiva che passiva per tali soggetti- anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, ovvero, quella che nega tale necessità”.

La Commissione, visti:

a) l’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, che equipara al “lavoratore” il socio lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;

b) l’articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, che prevede che in “tutte le aziende, o unità produttive” sia eletto o designato il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;

Ritiene che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora “non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4“ del medesimo articolo 47 del d.lgs. n. 81/2008 anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debbano essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.

Formazione Rappresentante lavoratori per la Sicurezza

Tipologia CorsoModalità
RLS Base (32 h)Corso Online – (32h e-learning)
RLS Base (32 h)Corso Online – (32h Aula Virtuale)
RLS Aggiornamento (4h)Corso Online – (4h e-learning)
RLS Territoriale (Consulenti esterni) Corso Online – (64h e-learning)
Corsi in aula fisicaRichiedi un preventivo

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