Impianto elettrico di messa a terra – Cosa fare?

Impianto elettrico di messa a terra

Sul piano amministrativo il D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 obbliga tutti i datori di lavoro a denunciare all’Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (I.S.P.E.S.L.) ora INAIL e all’Arpa tutti i nuovi impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione messi in servizio.

Per quanto riguarda l’impianto elettrico di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore al termine dei lavori equivale, a tutti gli effetti, alla omologazione degli impianti stessi.

Come si fa la comunicazione?

In Piemonte la denuncia avviene tramite l’invio della dichiarazione di conformità e dell’apposito Modulo integrativo per la trasmissione della dichiarazione di conformità debitamente compilato e firmato dal datore di lavoro:
– INAIL tramite la piattaforma INAIL CIVA (disponibile dal 27 maggio 2019)
– ARPA tramite PEC (verifiche.impiantistiche@pec.arpa.piemonte.it)

Secondo il DPR 462/01 non vi è l’obbligo di fare comunicazione se non vi sono variazioni dell’impianto o del nominativo del Datore di lavoro dell’azienda in cui si trova l’impianto.

Ogni quanto si fa la verifica periodica?

Secondo il D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 art. 4-6 -7 e D.Lgs. n. 81/08 art. 86 e 296, Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una regolare manutenzione e a far eseguire delle verifiche periodiche ogni 5 anni. Negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, nei luoghi con pericolo di esplosione e nei locali adibiti ad uso medico la periodicità è biennale.

Chi è abilitato per svolgere la verifica periodica?

Per l’effettuazione delle verifiche periodiche e/o verifiche straordinarie di impianti elettrici di messa a terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, e degli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione, il datore di lavoro può rivolgersi ad ARPA Territoriale in qualità di soggetto pubblico oppure ad “organismi individuati dal Ministero delle attività produttive”.
Elenco organismi abilitati al DPR 462/01

Cosa viene rilasciato al termine della verifica?

A seguito dell’effettuazione della verifica periodica e/o verifica straordinaria, il tecnico verificatore redigerà apposito verbale (in cui sarà precisato l’esito finale della verifica stessa), rilasciandone copia al datore di lavoro, il quale dovrà conservarla ed esibirla a richiesta degli organi di vigilanza.

Cosa cambia con il D.L. 162 del 30/12/2019?

Il Decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica entra in vigore dal giorno successivo e all’art. 36 “Informatizzazione INAIL modifica il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l’articolo 7 e ” istituisce la banca dati informatizzata e l’obbligo di comunicazione all’INAIL.

Art. 36 comma 2

“Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.”

Art. 36 comma 3

“Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.”

Art. 36 comma 4

“Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.»..”

Tabella di riepilogo

undefinedPrima 31/12/2019Dopo 31/12/2019
Nuovo Impianto elettrico
di messa a terra
Comunicazioni:
– INAIL (CIVA)
– ARPA (PEC)
Comunicazioni:
– INAIL (CIVA)
– ARPA (PEC)
Verifica periodica
di messa a terra
Ogni 5/2 anni:
– Soggetti abilitati
– Obbligo di conservazione
– Nessuna comunicazione
Ogni 5/2 anni:
– Soggetti abilitati
– Obbligo di conservazione
– Comunicazione CIVA

Se vuoi informazioni per scoprire se sei in regola con gli adempimenti normativi leggi l’articolo “sicurezza-sul-lavoro-10-primi-step-per-capire-se-sei-in-regola” o contattaci e verrai aiutato dai nostri tecnici.