Il corso formazione Antincendio è un obbligo previsto dall’articolo 37 del Testo Unico Sicurezza sul lavoro.
Il Datore di lavoro oltre agli obblighi previsti dall’articolo 17, redazione DVR e nomina RSPP, deve provvedere agli obblighi di formazione, informazione e addestramento.
Per far si che si capisca la rilevanza della formazione come misura preventiva riportiamo qui le principali sanzioni previste all’articolo 36 e 37 D.lgs 81/08 per il mancato assolvimento degli obblighi.
Obbligo | Sanzione |
---|---|
37)1 I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico | Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)] |
43) 1 designa preventivamente i lavoratori e li informa che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare | Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. a)] |
43)1 prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; | Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)] |
Le aziende di tutti i settori di attività in cui è presente almeno un lavoratore. (Soggette al D.lgs 81/08 – Testo Unico Sicurezza sul lavoro).
Il Datore di lavoro quando organizza il sistema di lotta antincendio e gestione delle emergenze deve prima designare i lavoratori e successivamente formarli.
Il ruolo di Addetto Antincendio non richiede un requisito formativo bensì è importante sottolineare che laddove la formazione riguardi lavoratori stranieri, essa deve avvenire previa verifica della conoscenza e comprensione o in lingua madre del lavoratore.
Altri riferimenti normativi sono:
Come previsto dall’articolo 43 comma 1 lettera b del Testo Unico Sicurezza sul lavoro deve avvenire prima di destinare il personale alle mansioni di addetto alla prevenzione incendi.
I docenti della Consulenze Brunetto sono esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 06/03/2013. Si avvalgono inoltre dell’affiancamento di esperti e materiale didattico personalizzato in base alla tipologia di azienda.
Ebbene per conoscere il livello di rischio incendio del corso di formazione il datore di lavoro deve seguire 3 step:
Nota importante: vanno tenuti in considerazione fattori come:
Tipologia | Rischio Basso | Rischio Medio | Rischio Alto | Abilitazione VVF |
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Corso di formazione base | 4 h (Aula virtuale) | L’esame di idoneità tecnica VVF è obbligo per le attività elencate all’allegato X DM 10/03/98 | ||
Corso di formazione base | 8 h (Aula virtuale+fisica) | L’esame di idoneità tecnica VVF è obbligo per le attività elencate all’allegato X DM 10/03/98 | ||
Corso di formazione base | 16 h (Aula virtuale+fisica) | L’esame di idoneità tecnica VVF è obbligo per le attività elencate all’allegato X DM 10/03/98 | ||
Corso di formazione Aggiornamento | 2 h (Aula virtuale) | 5 h (Aula virtuale+fisica) | 8 h (Aula virtuale+fisica) | Non previsto |
A titolo esemplificativo e non esaustivo vengono riportate le attività e la classe di rischio nel Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
i) alberghi con oltre 200 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
n) uffici con oltre 1000 dipendenti;
o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie,
caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
Rientrano in tale categoria di attività quelle:
I crediti formativi sicurezza sul lavoro sono dei bonus, definiti dall’accordo Stato Regioni 7/7/2016, che permettono di evitare di dover svolgere più volte le stesse unità didattiche su corsi differenti.
Per il corso Addetto Antincendio non sono attualmente previsti crediti formativi.
La modalità “aula virtuale“, invece, consente di seguire comodamente da casa o dall’ufficio le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, attraverso una videoconferenza con il docente.
La modalità “aula fisica“, permette di seguire le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, presso una delle sedi dei partner Consulenze Brunetto o direttamente presso il cliente.
I lavoratori designati nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell’allegato X al DM, oltre all’attestato di formazione base devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della Legge 609/1996.
Il D.lgs 81/08 prevede l’obbligo di aggiornamento senza definire le tempistiche.
Tuttavia secondo la nota del 27/01/2012 – Ministero dell’Interno – Direz. Regionale Emilia‐Romagna) possiamo stabilire che la formazione vada aggiornata ogni 3 anni, fatte salve le diverse valutazioni in merito da parte del datore di lavoro.
Tipologia Corso | Modalità |
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Antincendio – BASSO (4h) | Corso Online – (4h Aula virtuale) |
Aggiornamento – BASSO (2h) | Corso Online – (4h Aula virtuale) |
Antincendio – MEDIO (8h) | Corso Online e in Presenza – (5h Aula virtuale+3h Aula fisica) |
Aggiornamento – MEDIO (5h) | Corso Online – (2h Aula virtuale+3h Aula fisica) |
Antincendio – ALTO (16h) | Corso Online e in Presenza – (12h Aula virtuale+4h Aula fisica) |
Aggiornamento – ALTO (8h) | Corso Online e in Presenza – (5h Aula virtuale+3h Aula fisica) |
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