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Archivi categoria: Sicurezza sul lavoro

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  • Archivio per categoria "Sicurezza sul lavoro"

Smart Working – Vantaggi e SSL

Smart working

Che si chiami work from home, come dicono negli Stati Uniti, o smart working, come pensiamo che dicano negli Stati Uniti resta il fatto che un momento di cambiamenti nella riorganizzazione lavorativa sembra essere arrivato.

Michael Dell, Fondatore di Dell computer

“La tecnologia consente alle persone di connettersi sempre e ovunque, con chiunque nel mondo, da quasi tutti i dispositivi. Questo sta cambiando radicalmente il modo in cui le persone lavorano, facilitando la collaborazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con colleghi che sono suddivisi in fusi orari, paesi e continenti diversi.“

La legge n. 81 del 2017 parla di lavoro agile intendendo quell’esecuzione del lavoro “allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.

Lavorare in modo flessibile con lo smart working rappresenta oggi più che mai un’opportunità nell’organizzazione del lavoro in grado di favorire maggiore benessere e soddisfazione da parte dei lavoratori. In Italia abbiamo già casi di grandi aziende che da tempo hanno già adottato lo smart working (Ferrero, Generali, Sky, General Motors solo per citarne alcune).

Multi tasking

Quali sono i vantaggi?

Secondo diversi studi e ricerche sono emersi miglioramenti in termini di:

  • Work life balance e riduzione del livello di stress negativo;
  • Miglioramento della mobilità urbana con riduzione del traffico e ed inquinamento (Durante il lock down sono state emesse 60 tonnellate di Co2 in meno). I lavoratori non sono più obbligati a sostenere costi di abbonamento a mezzi pubblici o acquisto vetture, assicurazione e bollo auto);
  • Aumento della performance del lavoratore e della conseguente produttività aziendale;
  • Autonomia nell’organizzazione del proprio spazio e nella creazione di un ambiente di lavoro più congeniale alla concentrazione;
  • Abbattimento dei costi fissi del datore di lavoro in termini di spese per il luogo di lavoro o postazione che possono essere più piccoli/inesistenti oltre agli oneri legati alle spese di energie;
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Sicurezza sul lavoro

Continuiamo a precisare che rimangono in carico al Datore di lavoro gli oneri per la tutela della Salute e Sicurezza relativamente a:

  1. Formazione adeguata e periodica;
  2. Consegna al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza l’informativa sui rischi e sulle misure da adottare;
  3. Fornitura e installazione di attrezzature di lavoro e apparecchiature conformi al Titolo III del D.lgs 81/08 nonché alle disposizioni comunitarie;
  4. Attuare le misure di tutela previste dall’Art. 15 del D.lgs 81/08 anche nel caso in cui non fornisca attrezzature e dispositivi.
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  • 13 Giu, 2020
  • (0) Commenti
  • By Daniele Brunetto
  • Sicurezza sul lavoro

Covid-19 – Rischio Biologico Coronavirus – Titolo X D.lgs 81/08

COVID-19

Covid-19 – Obbligo di valutazione del rischio?

Art. 18 e 28 – D.lgs 81/08

Il Comma 2 lettera a) art 28 obbliga il Datore di lavoro ad “Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa.. “. Inoltre lettera z) art 18 obbliga d “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro” pena l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]

Riferimenti al D.lgs 81/08

La valutazione per il rischio da agenti biologici (COVID-19) è prevista dal titolo X D.lgs 81/08. Rimane quindi inteso che una valutazione specifica per COVID-19 è obbligatoria per tutte quelle attività il cui rischio sia diverso da quello della popolazione generale.

Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

Modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE inserisce il virus SARS-CoV-2 nel gruppo 3. La presente dovrà essere recepita entro il 24 novembre 2020 (in italiano nel D.Lgs. 81/08 allegato XLVI del Titolo X)
SARS-COV-2

Covid-19 – Chi è coinvolto?

Tutte le aziende ai sensi del Art 3 D.lgs 81/08 (Leggi l’articolo “10 Primi step per capire se sei in regola“) in cui vi è la possibilità di esposizione nell’ambiente lavorativo come contatti con clienti/fornitori, viaggi e interazioni con soggetti potenzialmente esposti.

Inoltre l’EU OSHA (European Agency for Safety and Health at Work) ha precisato nel Documento COVID-19 EU-OHCA guidance for the workplace, che Le misure contro il COVID-9 dovrebbero essere incluse nella valutazione del rischio sul luogo di lavoro che copre tutti i rischi, compresi quelli causati da agenti biologici, come stabilito dalla legislazione nazionale e dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Covid-19 – Quali sono gli obblighi?

La Legge 5 giugno 2020 n. 40 ha disposto l’introduzione dell’art. 29-bis” Obblighi dei datori di Il datore di lavoro ai sensi dell’Art. 17 e 28 del D.Lgs 81/08 in cui è tenuto alla valutazione di “tutti i rischi durante l’attività lavorativa”. Si riportano a titolo esemplificativo quanto previsto dalle principali linee guida:

  • Misure organizzative
    • Gestione degli spazi di lavoro
    • Organizzazione e orario di lavoro
  • Misure di prevenzione e protezione.
    • Informazione e formazione
    • Misure igieniche e sanificazione
    • Utilizzo  di mascherine e DPI
    • Sorveglianza sanitaria
    • Tutela lavoratori fragili
  • Misure prevenzione contro attivazione focolai
    • Misure igieniche
    • Misura temperatura
    • Misure organizzative speciali
    • Lavoratori sintomatici al lavoro
  • Valutazione del rischio in accordo alle linee guida ufficiali e settoriali

Si fa presente la fondamentale importanza della valutazione e della seguente organizzazione in quanto nella trasmissione ambientale i coronavirus umani possono rimanere vitali e mantenere la capacità infettante su superfici inanimate a temperatura ambiente per un periodo variabile da 2 ore a 9 giorni, a seconda del contesto analizzato.
Oppure i disinfettanti sui coronavirus possono essere inattivati efficacemente solo tramite procedure di disinfezione delle superfici per mezzo di:

  • alcol etilico al 62-71% V/V
  • perossido di idrogeno allo 0,5%
  • ipoclorito di sodio allo 0,1% cloro attivo per almeno 1 minuto
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  • 9 Giu, 2020
  • (0) Commenti
  • By Daniele Brunetto
  • Sicurezza sul lavoro

Covid-19 – Decreto liquidità

Covid-19 – Decreto liquidità e Obblighi del Datore di lavoro

La Legge 5 giugno 2020 n. 40 ha disposto l’introduzione dell’art. 29-bis” Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19″.

Art. 29 -bis

Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

 

Legge-5-giugno-2020-n.-40Download
Protocollo-condiviso-24-aprileDownload

  • 9 Giu, 2020
  • (1) Commenti
  • By Daniele Brunetto
  • Sicurezza sul lavoro

OT23 2020 – Moduli INAIL

OT23 2020 – Cos’è e come funziona?

OT23 “Oscillazione del Tasso di prevenzione” che richiama l’art. 23 del decreto interministeriale 27 febbraio 2019 in cui le aziende possono presentare domanda per richiedere uno sconto sul premio assicurativo INAIL.

Chi lo può richiedere e come funziona?

Tutte le aziende che realizzano interventi di miglioramento per le condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro in aggiunta agli adempimenti già obbligatori per legge. In ogni caso resta inteso la necessità di essere in regola con la situazione contributiva ed assicurativa.

Ad ogni intervento realizzato viene assegnato un punteggio in relazione all’area di coinvolgimento. Quindi non rimane che ottenere un minimo di 100 punti e il prossimo step sarà presentare la domanda.

In particolare evidenziamo le aree di intervento:

  • A-1 Ambienti confinato e/o sospetti di inquinamento
  • A-2 Prevenzione del rischio di caduta dall’alto
  • A-3 Sicurezza macchine e trattori
  • A-4 Prevenzione del rischio elettrico
  • A-5 Prevenzione dei rischi da punture di insetto
  • B Prevenzione del rischio stradale
  • C-1 Prevenzione del rischio rumore
  • C-2 Prevenzione del rischio chimico
  • C-3 Prevenzione del rischio radon
  • C-4 Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici
  • C-5 Promozione della salute
  • D Formazione, addestramento, informazione
  • E Sistemi di gestione della salute e sicurezza: misure organizzative (es. UNI ISO 45001:2018, UNI 10617, UNI INAIL, Sistema di gestione per la responsabilità sociale)
  • F Gestione delle emergenze e DPI

Novità OT23 INAILOT23 2020

  • Semplificazione come conseguenza dell’attribuzione dei punteggi differenziati in funzione dell’ampiezza dell’ambito o del diverso riferimento tariffario;
  • Introduzione di nuovi interventi relativi all’identificazione di infortuni gravi anche con esito mortale;
  • Visto che non si sono riscontrati miglioramenti negli indici infortunistici è stata adottata l’eliminazione di interventi di minore efficacia preventiva;
  • Eliminata la differenziazione degli interventi su parametri trasversali/settoriali e generale/non generale
  • Per il 2021 viene meno la condizione per la quale determinati interventi devono essere attuati su tutte le Posizioni assicurative territoriali (PAT) dell’azienda
Moduli OT23 2020
scheda-sintesi- OT23 2020Download
Modulo OT23 2020Download

  • 25 Mag, 2020
  • (1) Commenti
  • By Daniele Brunetto
  • Sicurezza sul lavoro

Impianto elettrico di messa a terra – Cosa fare?

Impianto elettrico di messa a terra

Sul piano amministrativo il D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 obbliga tutti i datori di lavoro a denunciare all’Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (I.S.P.E.S.L.) ora INAIL e all’Arpa tutti i nuovi impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione messi in servizio.

Per quanto riguarda l’impianto elettrico di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore al termine dei lavori equivale, a tutti gli effetti, alla omologazione degli impianti stessi.

Come si fa la comunicazione?

In Piemonte la denuncia avviene tramite l’invio della dichiarazione di conformità e dell’apposito Modulo integrativo per la trasmissione della dichiarazione di conformità debitamente compilato e firmato dal datore di lavoro:
– INAIL tramite la piattaforma INAIL CIVA (disponibile dal 27 maggio 2019)
– ARPA tramite PEC (verifiche.impiantistiche@pec.arpa.piemonte.it)

Secondo il DPR 462/01 non vi è l’obbligo di fare comunicazione se non vi sono variazioni dell’impianto o del nominativo del Datore di lavoro dell’azienda in cui si trova l’impianto.

Ogni quanto si fa la verifica periodica?

Secondo il D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 art. 4-6 -7 e D.Lgs. n. 81/08 art. 86 e 296, Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una regolare manutenzione e a far eseguire delle verifiche periodiche ogni 5 anni. Negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, nei luoghi con pericolo di esplosione e nei locali adibiti ad uso medico la periodicità è biennale.

Chi è abilitato per svolgere la verifica periodica?

Per l’effettuazione delle verifiche periodiche e/o verifiche straordinarie di impianti elettrici di messa a terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, e degli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione, il datore di lavoro può rivolgersi ad ARPA Territoriale in qualità di soggetto pubblico oppure ad “organismi individuati dal Ministero delle attività produttive”.
Elenco organismi abilitati al DPR 462/01

Cosa viene rilasciato al termine della verifica?

A seguito dell’effettuazione della verifica periodica e/o verifica straordinaria, il tecnico verificatore redigerà apposito verbale (in cui sarà precisato l’esito finale della verifica stessa), rilasciandone copia al datore di lavoro, il quale dovrà conservarla ed esibirla a richiesta degli organi di vigilanza.

Cosa cambia con il D.L. 162 del 30/12/2019?

Il Decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica entra in vigore dal giorno successivo e all’art. 36 “Informatizzazione INAIL modifica il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l’articolo 7 e ” istituisce la banca dati informatizzata e l’obbligo di comunicazione all’INAIL.

Art. 36 comma 2

“Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.”

Art. 36 comma 3

“Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.”

Art. 36 comma 4

“Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.»..”

Tabella di riepilogo

undefinedPrima 31/12/2019Dopo 31/12/2019
Nuovo Impianto elettrico
di messa a terra
Comunicazioni:
– INAIL (CIVA)
– ARPA (PEC)
Comunicazioni:
– INAIL (CIVA)
– ARPA (PEC)
Verifica periodica
di messa a terra
Ogni 5/2 anni:
– Soggetti abilitati
– Obbligo di conservazione
– Nessuna comunicazione
Ogni 5/2 anni:
– Soggetti abilitati
– Obbligo di conservazione
– Comunicazione CIVA

Se vuoi informazioni per scoprire se sei in regola con gli adempimenti normativi leggi l’articolo “sicurezza-sul-lavoro-10-primi-step-per-capire-se-sei-in-regola” o contattaci e verrai aiutato dai nostri tecnici.


  • 29 Gen, 2020
  • (2) Commenti
  • By Daniele Brunetto
  • Sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro: 10 primi Step per capire se sei in regola

SICUREZZA SUL LAVORO – STEP 1

Sono soggetto al D.lgs 81/08?

Il decreto Legislativo 81/08 si applica si applica a tutte le attività in cui si costituisce un rapporto lavorativo ai sensi dell’Art.3

Art. 3 – Campo di applicazione

– Comma 1 tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
– Comma 4 tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo
SICUREZZA SUL LAVORO – STEP 2

Lavoratore inteso come?

Art. 2 – Definizioni

Comma 1 lettera a) “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Ma attenzione perchè non sono esclusi dalla definizione:
– il socio lavoratore di cooperativa o di società;
– l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N), e seguenti del Codice civile;
– il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
– l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
– i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile;
– il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468(N), e s.m.i (lavori socialmente utili);

SICUREZZA SUL LAVORO – STEP 3

Sono state nominate in forma scritta le principali figure obbligatorie?

  1. [DL] Datore di lavoro
  2. [RSPP Esterno] o [RSPP Interno] Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione da soggetto Esterno o Datore di lavoro
  3. [RLS] Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza
  4. [MC] Medico Competente (ove necessario)
  5. [DIR] Dirigenti (ove presente)
  6. [PREP] Preposti (ove presente)
  7. [AGEA] Addetto gestione emergenza antincendio
  8. [APS] Addetto primo soccorso aziendale
  9. [LAV] Lavoratore
SICUREZZA SUL LAVORO – STEP 4

Le figure coinvolte hanno svolto i relativi corsi di formazione obbligatori?

  1. [DL] -> Nessun Corso
  2. [RSPP Interno] -> 16/32/48 h o [RSPP Esterno*] -> Accordo Stato Regioni 07/07/2016
  3. [RLS] -> 32 h
  4. [MC] *Art 38 D.lgs 81/08
  5. [DIR] -> 16h
  6. [PREP] -> 8 h
  7. [AGEA] -> 4/8/16 h
  8. [APS] -> 12/16 h
  9. [LAV] -> 8/12/16 h
SICUREZZA SUL LAVORO – STEP 5

I lavoratori che usano le attrezzature hanno ricevuto addestramento e formazione?

(Art. 69 co. 1) “attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro”

Il Datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori ricevano informazioni, formazione e addestramento adeguati.
Con l’Accordo Stato Regioni 12/03/2013 Attrezzature sono state individuate delle attrezzature per cui è richiesta una specifica abilitazione:

  • [PLE] Piattaforme di lavoro elevabili -> 8/10/12 h
  • [GRU A] Gru per autocarro -> 12 h
  • [GRU T] Gru a Torre -> 12/14/16 h
  • [CARRELLI] Carrelli elevatori semoventi -> 12/16/20 h
  • [GRU M] Gru mobili -> 14/22 h
  • [TRATTORI] Trattori agricoli o forestali -> 8/13 h
  • [MMT] Escavatori, pale caricatrici, terne e autoribaltabili a cingoli -> 10/16/22/28/34 h
  • [CLS] Pompe per calcestruzzo -> 14 h
SICUREZZA SUL LAVORO – STEP 6

Sono stati svolti tutti i corsi di aggiornamento periodici?

La figura o il lavoratore che non adempia l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perde la propria “operatività”. Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso

  1. [DL] -> Nessun Corso
  2. [RSPP Interno] o [RSPP Esterno] -> ogni 5 anni
  3. [RLS] -> per aziende da 15 lavoratori in su 1 volta l’anno altrimenti si rimanda a quanto disposto dalla contrattazione collettiva di riferimento
  4. [MC] *Art 38 D.lgs 81/08
  5. [DIR] -> ogni 5 anni
  6. [PREP] -> ogni 5 anni
  7. [AGEA] -> ogni 3 anni (fatte salve le diverse valutazioni in merito da parte del DL) *Nota 2701/12 – Emilia Romagna
  8. [APS] -> ogni 3 anni
  9. [LAV] -> ogni 5 anni
  10. [Attrezzature] -> ogni 5 anni
SICUREZZA SUL LAVORO – STEP 7

È stato redatto il documento di valutazione del rischio?

Il DVR [Documento di Valutazione del rischio aziendale] è un documento che deve essere redatto dal DL [Datore di lavoro] in collaborazione con MC [Medico competente], RSPP [Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione] ed RLS [Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza] in cui vengono analizzati e valutati i rischi collegati alla realtà aziendale e da cui vengono attuate le misure di prevenzione e protezione.

SICUREZZA SUL LAVORO – STEP 8

La struttura del luogo del lavoro è in regola?

Spesso nella prassi quotidiana si dimentica di verificare che impianti e macchinari siano conformi agli obblighi di legge e che sia possibile dimostrarlo con apposita documentazione.
Ecco alcuni dei punti da verificare che spesso vengono dimenticati:
– Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico;
– Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di messa a terra con relative verifiche periodiche;
– Dichiarazione di conformità dell’impianto termico;
– Dichiarazione di conformità dell’impianto di aerazione;

SICUREZZA SUL LAVORO – STEP 9

Vie di fuga antincendio e presidio primo soccorso?

Esistono differenti obblighi relativi alla norma antincendio tra cui:
– obbligo di avere un estintore segnalato, accessibile e sottoposto a manutenzione periodica (quantità e tipologia variano a seconda della tipologia di attività, tipologia di struttura, spazi e dimensioni);
– Presentazione della SCIA Antincendio [Segnalazione certificata inizio attività] e relativi obblighi per le attività soggette secondo D.P.R. 151/2011;
– esposizione della planimetria con le vie di fuga.

Il presidio di primo Soccorso deve essere provvisto di:
– Cassetta di primo soccorso segnalata e accessibile con il contenuto minimo previsto dal DM 388/2003;
– Mezzo di comunicazione idoneo per attivare il sistema d’emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

SICUREZZA SUL LAVORO – STEP 10

I lavoratori soggetti hanno ricevuto i DPI?

I DPI [Dispositivi di Protezione Individuali] sono quella tipologia di attrezzature che sono destinate ad essere utilizzate dal lavoratore al fine di proteggerlo da uno o più rischi a cui il lavoratore può essere soggetto.
È obbligo del DL [Datore di lavoro] comprare e consegnare ai lavoratori i dispositivi per permettere ai lavoratori di lavorare in sicurezza.


  • 22 Gen, 2020
  • (3) Commenti
  • By Daniele Brunetto
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